L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero, da parte della scuola, non incide sul giudizio finale di non ammissione, che invece si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere al successivo anno di studi. Lo ha stabilito il TAR Lombardia – Brescia, Sezione II, Sentenza 21 novembre 2023, n. 850.
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