L’impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell’interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. L’impedimento resta un fatto individuale, irrilevante per l’amministrazione che ha indetto il concorso, pertanto l’interesse del soggetto da esso colpito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VII, nella Sentenza n. 8838 del 10 Ottobre 2023.
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