L’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante per l’art. 55-quater, lett. b, D.Lgs. n. 165/2001, presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui la docente non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza 04 aprile 2024, n. 8956).
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