L’approvazione della graduatoria costituisce il momento finale delle procedure concorsuali volte alla selezione degli aspiranti all’impiego pubblico, pertanto, è illegittimo l’atto con cui chi è già collocato in graduatoria, peraltro al primo posto, viene escluso. Lo ha statuito il TAR Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza n. 15973/2024.
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