L’art. 53 del D.lgs. 165/2001, insieme agli artt. 60 e seguenti del T.U. 3/57, impone l’obbligo di esclusività per i dipendenti pubblici, vietando lo svolgimento di attività extraistituzionali, salvo autorizzazioni specifiche. Le norme sulle incompatibilità si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato. L’art. 53 del D.lgs. 165/2001 regola infatti l’assegnazione di incarichi retribuiti a tutti i dipendenti pubblici, sia a tempo indeterminato che determinato, senza distinzioni.
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