Va rigettata l’istanza cautelare che punta all’ammissione con riserva alle prove della maturità quando le assenze ammontano al 35,04% del monte ore, a fronte di una percentuale massima consentita per legge del 25%”, e quando il profitto è insufficiente in nove discipline. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Reggio Calabria, Sezione I, con Decreto 18 giugno 2024, n. 114
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